Atto costitutivo dell’associazione

Sommario

“ORGANISMO DI MONITORAGGIO PER I SISTEMI DI INFORMAZIONE CREDITIZIA IN TEMA DI CREDITO AL CONSUMO, AFFIDABILITÀ E PUNTUALITÀ NEI PAGAMENTI”

 

L’anno 2023, il giorno 10, del mese di marzo, tra i sottoscritti:

 

  1. Avv. Giovanni Maria Riccio, nato a Napoli il 27/12/1974, C.F. RCCGNN74T27F839A
  2. Gianluca Di Ascenzo, nato a Roma, il 23/2/1970, C.F. DSCGLC70B23H501K
  3. Lucio Scudiero, nato a Sarno (SA) , il 5/5/1986, C.F. SCDLCU86E05I438N

 

Visti

  1. L’art. 41, par. 1, del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito, per brevità: il “Regolamento”), dove si prevede che, fatti salvi i compiti e i poteri dell’autorità di controllo competente, la verifica dell’osservanza delle disposizioni di un codice di condotta, ai sensi dell’articolo 40 del Regolamento, è effettuata da un Organismo di monitoraggio (di seguito, per brevità: l’“OdM”) in possesso dei requisiti fissati dall’art. 41, par. 2 del Regolamento e del necessario accreditamento rilasciato a tal fine dalla medesima autorità.
  2. Il provvedimento del 10 giugno 2020 n. 98, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.173 dell’11 luglio 2020, con il quale il Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, per brevità: il “Garante”), ai sensi dell’art. 57, par.1, lett. p), del Regolamento, ha approvato i requisiti per l’accreditamento dell’OdM, tenendo conto delle osservazioni rese dal Comitato nel parere adottato il 25 maggio 2020.
  3. Il provvedimento del 12 settembre 2019 n. 163 con il quale il Garante ha approvato il “Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti” (di seguito, per brevità: il “Codice”) presentato da AISREC, CTC e ASSILEA in qualità di soggetti maggiormente rappresentativi nel settore.
  4. La deliberazione del Garante sull’“Accreditamento dell’Organismo di monitoraggio e approvazione del Codice di condotta per i sistemi di informazione creditizia in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti” (Registro dei provvedimenti n. 324 del 6 ottobre 2022), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2022.
  5. La necessità che l’OdM si doti di una struttura giuridica, al fine di assicurare il proprio funzionamento.

si conviene e si stipula quanto segue

  1. Le persone indicate in epigrafe costituiscono l’associazione non riconosciuta, a tempo indeterminato, denominata “Organismo di monitoraggio per i sistemi di informazione creditizia in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti” (di seguito, per brevità: l’“OdM”).
  2. La sede dell’OdM coinciderà con il domicilio indicato dal suo presidente, che acquisirà anche la posizione di rappresentante legale pro tempore dell’OdM. L’associazione, per la durata del primo mandato, avrà la sua sede provvisoria in via dei Barbieri n. 6, 00186 – Roma (RM). La sede dell’OdM, con deliberazione assunta all’unanimità dai soci, potrà essere spostata in altro luogo, purché in Italia, senza la necessità di modificare l’atto costitutivo.
  3. I soci di diritto dell’OdM sono i Componenti dello stesso OdM designati, di volta in volta, in base ai criteri definiti dal Regolamento interno sul funzionamento dell’OdM, approvato in data 3 marzo 2023 (“Regolamento interno dell’OdM”). Il Regolamento interno dell’OdM potrà essere modificato dalla maggioranza dei Componenti, acquisito l’unanime parere vincolante dei gestori aderenti al Codice.
  4. Lo scopo dell’associazione è indicato dettagliatamente all’art. 2 dello statuto allegato al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
  5. L’associazione è retta da uno statuto di undici (11) articoli, allegato al presente atto di costituzione.

 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “ORGANISMO DI MONITORAGGIO PER I SISTEMI DI INFORMAZIONE CREDITIZIA IN TEMA DI CREDITO AL CONSUMO, AFFIDABILITÀ E PUNTUALITÀ NEI PAGAMENTI”

 

Art. 1

COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

  • È costituita l’Associazione denominata “ORGANISMO DI MONITORAGGIO PER I SISTEMI DI INFORMAZIONE CREDITIZIA IN TEMA DI CREDITO AL CONSUMO, AFFIDABILITÀ E PUNTUALITÀ NEI PAGAMENTI – OdM SIC” (di seguito, l’“OdM”) con sede in Via dei Barbieri n. 6, Roma. La sede dell’OdM coinciderà con il domicilio indicato dal suo presidente, che acquisirà anche la posizione di rappresentante legale pro tempore dell’OdM.
  • L’OdM è una libera associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e ss. del Codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2

SCOPO DELL’ODM

  • L’OdM ha la funzione di svolgere attività di monitoraggio al fine di accertare e assicurare il rispetto del Codice in linea con quanto disposto dagli articoli 40 e 41 del Regolamento, dall’art. 41 delle Linee Guida 1/2019 sui codici di condotta e sugli organismi di monitoraggio a norma del Rregolamento stesso, nonché dalla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali sull’“Accreditamento dell’OdM di monitoraggio e approvazione del Codice di condotta per i sistemi di informazione creditizia in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti ” e dal Regolamento interno dell’OdM , tenendo conto delle evoluzioni e delle modifiche del suddetto quadro regolamentare.

 

Art. 3

SOCI

  • Sono di diritto soci dell’Associazione i soggetti nominati di volta in volta in base ai criteri stabiliti dal Regolamento interno dell’OdM.
  • Non sono ammessi altri soci o altre categorie di soci.

Art. 4

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

  • Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme dello Statuto, del Codice e del Regolamento interno dell’OdM.
  • I soci hanno il diritto di partecipare a tutte le riunioni e/o gli eventi di qualunque tipo che coinvolgono l’

Art. 5

DIRITTO DI VOTO

  • Tutti i soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti.

Art. 6

ENTRATE DELL’ODM E PATRIMONIO

6.1. Le risorse economiche dell’OdM sono costituite dalle quote corrisposte annualmente dalle società aderenti al Codice in base al Regolamento interno dell’OdM e da eventuali contributi pubblici funzionali al perseguimento delle finalità statutarie.

 

6.2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’OdM, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.

 

Art. 7

ESERCIZIO SOCIALE

7.1.  L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

7.2. Il Presidente redige il bilancio preventivo e quello consuntivo.

7.3. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’OdM ogni anno entro il mese di aprile.

7.4. Le deliberazioni sul bilancio vengono assunte nel rispetto dell’articolo 6 del Regolamento, in quanto compatibile.

Art. 8

ORGANI DELL’ODM

8.1.  Gli organi dell’OdM sono:

  1. il Presidente;
  2. il Vicepresidente;
  3. il Segretario.

8.2. Il Vicepresidente eletto ai sensi del Regolamento interno dell’OdM   sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.

8.3. Il Segretario:

  1. coadiuva il Presidente nell’organizzazione dell’attività dell’OdM;
  2. tiene l’archivio dell’OdM e redige i verbali delle sedute dell’OdM.

Art. 9

Il PRESIDENTE

9.1. Il Presidente dura in carica cinque anni ed è il legale rappresentante dell’OdM.

9.2. Il Presidente è legittimato a sottoscrivere in nome e per conto dell’OdM tutti gli atti gestori come, a titolo esemplificativo, l’apertura e la chiusura di conti correnti bancari e postali, l’incasso di somme, il rilascio di quietanze, la remissione di debiti, la firma di contratti.

9.3. Il Presidente può conferire a singoli soci una procura speciale per la gestione di attività determinate, attribuendo anche il potere di firma.

Art. 10

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

10.1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Presidente, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’OdM entro il 30 aprile.

10.2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni e i contributi ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

10.3. Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.

Art. 11

RINVIO

11.1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi e regolamenti dello Stato in materia specifica.

11.2. In caso di difformità tra il presente Statuto e il Regolamento, prevarranno le clausole di quest’ultimo.

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